Art. 7 · Regolamenti
Parte I

Art. 7

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Regolamenti

In vigore dal 13 ott 2000
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-7