Art. 66 · Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere
Capo II

Art. 66

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Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

In vigore dal 13 ott 2000
Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere 1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-66