Capo III
Art. 257
125 / 294Debiti non ammessi alla liquidazione
In vigore dal 13 ott 2000
Debiti non ammessi alla liquidazione
1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all', comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all', comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-257