Capo II
Art. 249
86 / 294Limiti alla contrazione di nuovi mutui
In vigore dal 1 mar 2020
Limiti alla contrazione di nuovi mutui
1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all', comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall' e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-249