Art. 237 · Funzionamento del collegio dei revisori
Titolo VII

Art. 237

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Funzionamento del collegio dei revisori

In vigore dal 13 ott 2000
Funzionamento del collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti. 2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-237