Titolo VII
Art. 237
277 / 294Funzionamento del collegio dei revisori
In vigore dal 13 ott 2000
Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-237