Art. 218 · Annotazione della quietanza
Capo III

Art. 218

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Annotazione della quietanza

In vigore dal 13 ott 2000
Annotazione della quietanza 1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. 2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-218