Capo III
Art. 218
117 / 294Annotazione della quietanza
In vigore dal 13 ott 2000
Annotazione della quietanza
1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-218