Art. 217 · Estinzione dei mandati di pagamento
Capo III

Art. 217

116 / 294

Estinzione dei mandati di pagamento

In vigore dal 13 ott 2000
Estinzione dei mandati di pagamento 1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-217