Capo II
Art. 21
34 / 294Revisione delle circoscrizioni provinciali
In vigore dal 28 mar 2010
Revisione delle circoscrizioni provinciali
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191, COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42.
3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all' della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all' della Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell' della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-21