Art. 104 · Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali
Capo II

Art. 104

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Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali

In vigore dal 13 ott 2000
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale e scuole regionali e interregionali 1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società di formazione e ricerca. 2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-104