Titolo VI
Art. 65
102 / 106Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali (Art.69 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.34 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.31 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato prima dall'art.19, commi da 3 a 6 del d.lgs n.387 del 1998 e poi dall'art.45, comma 22 della legge n.448 del 1998)
In vigore dal 24 nov 2010
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art-65