Art. 50 bis · Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero.
Titolo III

Art. 50 bis

74 / 106

Personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero.

In vigore dal 27 apr 2012
1. In considerazione di quanto disposto dall', comma 3-bis, le disposizioni di cui all' si applicano anche al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorchè assunto con contratto regolato dalla legge locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art-50-bis