Capo III
Art. 39
50 / 106Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette
In vigore dal 7 lug 2019
Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all', comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell' della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli della medesima legge n. 68 del 1999 e dall', comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell', comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le decorrenze previste dall', commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165#art-39