Titolo I
Art. 12 bis
14 / 107Trattamento dei dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto
In vigore dal 9 mag 1998
1. I sostituti d'imposta ed i soggetti comunque incaricati ai sensi dell' di trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, possono trattare i dati connessi alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del servizio e per il tempo a ciò necessario, adottando specifiche misure individuate nelle convenzioni di cui al comma 11 del predetto , volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni anche con riferimento ai soggetti da essi designati come responsabili o incaricati ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Con il decreto di cui al comma 11 dell' sono individuate, altresì, le modalità per inserire nei modelli di dichiarazione l'informativa all'interessato e l'espressione del consenso relativo ai trattamenti, da parte dei soggetti di cui al precedente periodo, dei dati personali di cui all', comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, connessi alle dichiarazioni.
2. Limitatamente alle dichiarazioni presentate nel 1998, l'informativa di cui all' della legge 31 dicembre 1996, n. 675, s'intende resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso di cui al comma 1 è validamente espresso con la sottoscrizione delle dichiarazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-12-bis