Art. 1 · Dichiarazione dei soggetti passivi
Titolo I

Art. 1

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Dichiarazione dei soggetti passivi

In vigore dal 1 gen 2000 al 31 dic 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321; Ritenuta anche la necessità di provvedere, ai sensi del secondo comma dell' della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla integrazione e correzione di norme del decreto del Presidente: della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . Dichiarazione dei soggetti passivi Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo , devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi. La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli , comma 1, lettere da d ) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell' del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione: a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili; b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all', comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue; b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore a quello della deduzione di cui all', comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi; c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purchè di importo non superiore a quello della deduzione di cui all', comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall' della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all', comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all', comma 1, ovvero con il certificato di cui all', con le modalità previste dall' ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314; e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314; e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314. Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-1