Art. 39 · Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

Art. 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2.   I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
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