Art. 36 · Accesso ai servizi d’interesse economico generale

Art. 36

Accesso ai servizi d’interesse economico generale

In vigore dal 7 giu 2016
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.
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