Art. 33 · Vita familiare e vita professionale

Art. 33

Vita familiare e vita professionale

In vigore dal 7 giu 2016
1.   È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2.   Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.
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