Art. 350 · (ex articolo 306 del TCE)

Art. 350

(ex articolo 306 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Le disposizioni dei trattati non ostano all'esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione dei trattati.
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