Art. 306 · (ex articolo 264 del TCE)

Art. 306

(ex articolo 264 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni e mezzo. Esso stabilisce il proprio regolamento interno. Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.
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