Art. 264 · (ex articolo 231 del TCE)

Art. 264

(ex articolo 231 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato. Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.
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