Art. 251 · (ex articolo 221 del TCE)

Art. 251

(ex articolo 221 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
La Corte di giustizia si riunisce in sezioni o in grande sezione, conformemente alle regole previste a tal fine dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ove ciò sia previsto dallo statuto, la Corte di giustizia può riunirsi anche in seduta plenaria.
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