Art. 235

Art. 235

In vigore dal 7 giu 2016
1.   In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri. L'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 238, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità. 2.   Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo. 3.   Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno. 4.   Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
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