Art. 217
(ex articolo 310 del TCE)
In vigore dal 7 giu 2016
L'Unione può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti ed obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Storico versioni
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