Art. 193 · (ex articolo 176 del TCE)

Art. 193

(ex articolo 176 del TCE)

In vigore dal 7 giu 2016
I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.
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