Art. 167
(ex articolo 151 del TCE)
In vigore dal 7 giu 2016
1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.
2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:
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miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei,
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conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea,
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scambi culturali non commerciali,
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creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.
4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
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il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
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il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
Storico versioni
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