Art. 76
In vigore dal 7 giu 2016
Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:
a)
su proposta della Commissione, oppure
b)
su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
Storico versioni
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