Art. 196
Ai fini dell'applicazione del presente trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,
In vigore dal 7 giu 2016
a)
il termine «persona» sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente o in parte le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente trattato,
b)
il termine «impresa» sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.
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