Art. 196 · Ai fini dell'applicazione del presente trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,

Art. 196

Ai fini dell'applicazione del presente trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,

In vigore dal 7 giu 2016
a) il termine «persona» sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente o in parte le sue attività nel campo definito dal corrispondente capo del presente trattato, b) il termine «impresa» sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attività alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.
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