Art. 176

Art. 176

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio: a) crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unità ben definita ed un complesso organico; b) crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a). 2.   Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione. 3.   I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 4.   I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.
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