Art. 134

Art. 134

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Presso la Commissione è istituito un comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo. Il comitato è obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente trattato. Esso può essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno. 2.   Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione. I membri del comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico è rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Il comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza.
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