Art. 96
In vigore dal 7 giu 2016
Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli Stati membri, fatte salve le limitazioni dettate da necessità fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
Previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, può stabilire le direttive concernenti le modalità d'applicazione del presente articolo.
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