Art. 85
In vigore dal 7 giu 2016
Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalità di applicazione del controllo previste dal presente capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
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