Art. 82

Art. 82

In vigore dal 7 giu 2016
Gli ispettori sono assunti dalla Commissione. Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilità di cui all'articolo 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione. La Commissione può emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio. Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato, alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 258 e 259 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adire immediatamente la Corte di giustizia dell'Unione europea.
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