Art. 77
Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:
In vigore dal 7 giu 2016
a)
i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,
b)
siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunità in virtù di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
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