Art. 76
In vigore dal 7 giu 2016
Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro.
Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dal 1o gennaio 1958, il Consiglio può confermare l'insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all'oggetto del presente capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.
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