Art. 69

Art. 69

In vigore dal 7 giu 2016
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei prezzi. Quando l'Agenzia, in applicazione dell'articolo 60, stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facoltà di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.
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