Art. 65

Art. 65

In vigore dal 7 giu 2016
L'articolo 60 è applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra gli utilizzatori e l'Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunità. Tuttavia, l'origine geografica delle forniture può essere determinata dall'Agenzia, sempreché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.
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