Art. 61

Art. 61

In vigore dal 7 giu 2016
L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali. L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'articolo 52, può chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.
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