Art. 59 · Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore:

Art. 59

Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore:

In vigore dal 7 giu 2016
a) può, sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali, a condizione di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione; b) è autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all'esterno della Comunità la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni più favorevoli di quelle contemplate nell'offerta precedentemente fatta all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione delle materie fissili speciali non può avvenire che per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 62. La Commissione non può accordare l'autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunità saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente trattato.
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