Art. 57
1. Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:
In vigore dal 7 giu 2016
a)
l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprietà spetta alla Comunità in virtù delle disposizioni del capo 8,
b)
l'acquisizione del diritto di proprietà in tutti gli altri casi.
2. L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore è tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.
Storico versioni
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