Art. 56

Art. 56

In vigore dal 7 giu 2016
Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori. Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
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