Art. 54

Art. 54

In vigore dal 7 giu 2016
L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto può essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura. Lo statuto determina il capitale dell'Agenzia e le modalità di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunità e agli Stati membri. La ripartizione del capitale è decisa di comune accordo dagli Stati membri. Lo statuto stabilisce le modalità della gestione commerciale dell'Agenzia. Esso può prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.
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