Art. 47

Art. 47

In vigore dal 7 giu 2016
Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari. Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'articolo 46. In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità per quanto riguarda: a) la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'impresa comune, b) la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune.
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