Art. 47
In vigore dal 7 giu 2016
Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari.
Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'articolo 46.
In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.
Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità per quanto riguarda:
a)
la partecipazione della Comunità al finanziamento dell'impresa comune,
b)
la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:treaty:euratom_2016:art_47:oj#art-47