Art. 46

Art. 46

In vigore dal 7 giu 2016
1.   Qualsiasi progetto di impresa comune, emanante dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, è oggetto di un'indagine da parte della Commissione. A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito. 2.   La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere motivato, ogni progetto di impresa comune. Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessità dell'impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti: a) la località d'impianto, b) lo statuto, c) il volume e il ritmo del finanziamento, d) la partecipazione eventuale della Comunità al finanziamento dell'impresa comune, e) la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'impresa comune, f) l'attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato. La Commissione allega una relazione particolareggiata sull'insieme del progetto.
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