Art. 27
In vigore dal 7 giu 2016
L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa è regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità.
Qualora più Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunità, essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta.
La Comunità non può pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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