Art. 23

Art. 23

In vigore dal 7 giu 2016
Trascorso il termine di un anno e sempreché nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso. La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.
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