Art. 22

Art. 22

In vigore dal 7 giu 2016
1.   In caso di mancato accordo sull'ammontare dell'indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilità e il beneficiario della licenza d'uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale. Le parti rinunciano per ciò stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all'articolo 18. 2.   Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato è considerata nulla. Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l'indennizzo previsto dal presente articolo è fissato dagli organi nazionali competenti.
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