Art. 18

Art. 18

In vigore dal 7 giu 2016
Ai fini previsti dalla presente sezione, è istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento è stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea può vertere unicamente sulla regolarità formale della decisione e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente trattato. Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall'articolo 164.
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