Art. 4
In vigore dal 7 giu 2016
1. La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunità.
2. In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato.
L'elenco può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il comitato scientifico e tecnico previsto dall'articolo 134.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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