Art. 46
In vigore dal 9 dic 2011
Dalla data di adesione la Croazia è considerata come destinataria, conformemente ai trattati originari, delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 288 TFUE. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che sono entrate in vigore ai sensi dell'articolo 297, paragrafo 1, terzo comma, e dell'articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, tali direttive e decisioni si considerano notificate alla Croazia al momento dell'adesione.
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