Art. 33

Art. 33

In vigore dal 9 dic 2011
1.   Nel 2013 è riservato alla Croazia un importo di 449,4 milioni di EUR (prezzi correnti) in stanziamenti d'impegno a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. 2.   Un terzo dell'importo di cui al paragrafo 1 è riservato al Fondo di coesione. 3.   Per il periodo che rientra nel prossimo quadro finanziario, gli importi da mettere a disposizione della Croazia in stanziamenti d'impegno a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione sono calcolati in base all'acquis dell'Unione applicabile in quel momento. Detti importi sono adeguati conformemente al seguente calendario di introduzione progressiva: — 70 % nel 2014, — 90 % nel 2015, — 100 % a partire dal 2016. 4.   Nella misura in cui lo consentano i limiti del nuovo acquis dell'Unione, è effettuato un adeguamento per assicurare un aumento dei fondi per la Croazia nel 2014 di 2,33 volte l'importo del 2013 e nel 2015 di 3 volte l'importo del 2013.
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